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Sez. L, Sentenza n. 1123 del 20/01/2005 (Rv. 578864 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE | Licenziamento - Diritto ad impugnarlo - Acquiescenza - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 2005-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578864-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE

In tema di rinuncia ad impugnare il licenziamento, ovvero a rivendicare comunque la persistenza di un rapporto di lavoro e dei relativi diritti ed obblighi, perché sia configurabile acquiescenza, è necessario: a) la disponibilità del diritto, non potendo rinunciarsi a diritti dei quali non si può disporre; b) la piena conoscenza dell'atto o degli atti lesivi della situazione giuridica soggettiva; c) un comportamento di adesione alle altrui determinazioni e proposte che non sia equivoco; d) la spontaneità, che deve escludersi in presenza non soltanto di un atto esecutorio, ma anche della necessità di soddisfare bisogni insopprimibili ed indifferibili, ovvero di evitare pregiudizi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)