Sez. L, Sentenza n. 1850 del 20/02/1987 (Rv. 451196 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - AZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA RENDITA PER INABILITÀ PERMANENTE DERIVANTE DA MALATTIA PROFESSIONALE - PRESCRIZIONE TRIENNALE - DECORRENZA - DISCIPLINA GENERE DELLA SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA - DOMANDA GIUDIZIALE - RILEVANZA ESCLUSIVA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - AZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA RENDITA PER INABILITÀ PERMANENTE DERIVANTE DA MALATTIA PROFESSIONALE - PRESCRIZIONE TRIENNALE - DECORRENZA - DISCIPLINA GENERE DELLA SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA - DOMANDA GIUDIZIALE - RILEVANZA ESCLUSIVA.*
L'Azione per il conseguimento della rendita per inabilità permanente derivante da malattia professionale, secondo la disciplina dello articolo 112 del d. P. R. 30 giugno 1965 n. 1124 (nel testo fissato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 1969), è soggetta a prescrizione triennale con decorso non dalla data della manifestazione di detta malattia, alla stregua della nozione in proposito fornita dal successivo art. 135 (rilevante al diverso fine dell'instaurazione della fase liquidatoria), ma dal momento in cui la malattia medesima abbia dato luogo al postumo indennizzabile. Il predetto termine, in relazione alla peculiarità della sua funzione, si sottrae alla disciplina generale dettata dal codice civile in tema di sospensione ed interruzione, e resta soggetto alle sole specifiche Disposizioni di cui agli artt. 104 secondo e terzo comma e 112 quarto comma del d.P.R. n. 1124 del 1965, con la conseguenza, in particolare, che è interrotto dalla domanda giudiziale, non anche da altri Atti di Costituzione in mora del debitore. (Conf 4857/85, mass n 442251).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)