Sez. 3, Sentenza n. 3255 del 09/04/1996 (Rv. 496861 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPETENZA | Transazioni - Competenza del giudice ordinario - Condizioni.
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPETENZA
La transazione con la quale le parti, nel rispetto delle leggi in vigore, abbiano validamente pattuito la cessazione di un rapporto agrario, regolando la riconsegna del fondo ed ogni altra reciproca obbligazione, estingue il rapporto agrario e lo sostituisce con altro di diversa natura. Ne consegue che la controversia relativa all'adempimento di quegli obblighi esula dalla competenza del giudice specializzato e resta devoluta alla cognizione del giudice in sede ordinaria.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)