Sez. 2, Ordinanza n. 2543 del 08/02/2005 (Rv. 579520 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Contratti stipulati tra professionista e consumatore - Controversie giudiziarie - Art. 1469 bis, terzo comma, n. 19 - Applicabilità ai contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore - Foro competente - Determinazione - Foro della residenza o del domicilio elettivo del consumatore - Carattere esclusivo - Conseguenze - Eccezione di incompetenza - Contestazione di tutti i fori alternativamente concorrenti - Necessità - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE
In tema di eccezione di incompetenza per territorio, il principio della necessità di contestazione di tutti i fori alternativamente concorrenti non opera in presenza di un foro esclusivo, qual è quello stabilito, in materia di controversie tra consumatore e professionista, dalla disposizione dettata dall'art.1469 bis, terzo comma, numero 19, cod. civ. (applicabile, avendo natura di norma processuale, nelle cause iniziate dopo la sua entrata in vigore, anche se relative a controversie derivanti da contratti stipulati prima).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1469 bis com. 3 n. 19, Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 30 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)