Sez. 3, Sentenza n. 385 del 11/01/2007 (Rv. 595598 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Contratti stipulati tra professionista e consumatore - Foro competente - Determinazione - Foro della residenza o del domicilio elettivo del consumatore - Art. 1469 bis, terzo comma, n. 19, cod. civ.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE
La disposizione dettata dall'art. 1469 bis, terzo comma, numero 19, cod. civ. con la quale il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva ed inderogabile del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, è applicabile, avendo natura di norma processuale, nelle cause iniziate dopo la sua entrata in vigore, anche se relative a controversie derivanti da contratti stipulati prima. Tuttavia l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere tempestivamente sollevata, ex art. 38, primo comma, cod. proc. civ., entro la prima udienza di trattazione, potendo altrimenti la Corte di cassazione, investita da ricorso sulla questione di competenza, rilevare d'ufficio l'avvenuto consolidamento della competenza territoriale del giudice adito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1469 bis com. 3 n. 19, Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)