Sez. U, Sentenza n. 5567 del 08/06/1994 (Rv. 486951 - 01)
Corte dei Conti - Attribuzioni - Giurisdizionali - Contenzioso contabile - Giudizi di responsabilità - In genere | Responsabilità degli amministratori e dei dipendenti delle Regioni - Nuova disciplina ex art. 1, comma quarto, legge n. 20 del 1994 - Individuazione della Regione come ente danneggiato - Necessità - Esclusione - Fattispecie relativa a distrazione di somme dell'erario statale nell'attuazione del servizio trasporto infermi e pronto soccorso stradale organizzato dalla Regione Campania.
Corte dei Conti - Attribuzioni - Giurisdizionali - Contenzioso contabile - Giudizi di responsabilità - In genere
A norma dell'art. 31 legge n. 335 del 1976 - che riserva al giudice contabile l'accertamento della responsabilità degli amministratori e dei dipendenti delle Regioni - e dell'art. 1, comma 4, legge n. 20 del 1994 - secondo cui "La Corte dei Conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dei dipendenti pubblici anche quando il danno sia cagionato ad enti diversi da quello di appartenenza" - (norma, quest'ultima, di carattere procedurale, come tale immediatamente applicabile ai giudizi in corso), sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti in relazione ad ogni giudizio concernente il risarcimento dei danni patrimoniali arrecati, per illegittimo esercizio della loro funzione o del loro servizio, dagli amministratori e dai dipendenti regionali, senza che sia necessario accertare se l'ente danneggiato sia o meno la Regione (nella specie, per pretesa distrazione di somme nell'attuazione del servizio trasporto infermi e pronto soccorso stradale organizzato dalla Regione Campania, nell'ambito delle proprie competenze in materia, sia pure con fondi provenienti dall'erario statale).
Riferimenti normativi: Legge 19/05/1976 num. 335 art. 31 CORTE COST., Legge Reg. Campania 22/11/1980 num. 71, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 58 CORTE COST., Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)