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Sez. 3, Sentenza n. 5130 del 10/10/1984 (Rv. 436920 - 01)

LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE - ACQUISTO DELLO IMMOBILE DA PARTE DI PIÙ PERSONE - SOSTITUZIONE EX LEGE DI COSTORO NELLA POSIZIONE DI LOCATORI A PARI TITOLO - AZIONI DERIVANTI DAL CONTRATTO DI LOCAZIONE - LEGITTIMAZIONE DI CIASCUNO DI ESSI - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEGLI ALTRI COMPROPRIETARI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436920-01

LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE - ACQUISTO DELLO IMMOBILE DA PARTE DI PIÙ PERSONE - SOSTITUZIONE EX LEGE DI COSTORO NELLA POSIZIONE DI LOCATORI A PARI TITOLO - AZIONI DERIVANTI DAL CONTRATTO DI LOCAZIONE - LEGITTIMAZIONE DI CIASCUNO DI ESSI - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEGLI ALTRI COMPROPRIETARI - ESCLUSIONE.*

L'acquisto di un immobile dato in locazione da parte di più persone comporta, ai sensi degli artt. 1599 e 1603 cod. civ., la loro sostituzione ex lege nella posizione di locatori, a pari titolo, dell'immobile stesso, con la conseguenza che, salvo che intervenga una novazione soggettiva del rapporto locatizio, con la unificazione nella persona di una di esse della qualità di solo ed esclusivo locatore, ciascuno dei comproprietari può esercitare le azioni che derivano dal contratto di locazione (nella specie, offerta di cambio di alloggio, ex art. 4 n. 2 della legge n. 253 del 1950), senza che sia necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari. (Conf 3248/81, mass n 413826; (Conf 1093/80, mass n 404568; (Conf 3949/77, mass n 387647, sull'ultima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1599, Cod. Civ. art. 1603, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)