Sez. 3, Sentenza n. 3949 del 12/09/1977 (Rv. 387647 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DEL CONDOMINO - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - AZIONE DEL CONDOMINO LOCATORE - CONSENSO DEGLI ALTRI CONDOMINI - OBBLIGATORIETA - LITISCONSORZIO NECESSARIO DI TUTTI I CONDOMINI - ESCLUSIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DEL CONDOMINO - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - AZIONE DEL CONDOMINO LOCATORE - CONSENSO DEGLI ALTRI CONDOMINI - OBBLIGATORIETA - LITISCONSORZIO NECESSARIO DI TUTTI I CONDOMINI - ESCLUSIONE.*
Il condomino dell'immobile locato con contratto soggetto a proroga legale e legittimato ad agire purche col consenso degli altri condomini contro il conduttore per ottenere il rilascio dell'immobile comune per la propria urgente ed improrogabile necessita di destinarlo ad uso di abitazione; ne ricorre, in tal caso, un'ipotesi di litisconsorzio necessario che imponga l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini. (Conf 4068/74, mass n 372682).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)