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Sez. L, Sentenza n. 6230 del 23/03/2005 (Rv. 580371 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE - IN GENERE | Condono previdenziale del 1996 - Ambito di applicazione - Violazioni di norme dirette a regolare alcuni aspetti del lavoro subordinato - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580371-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE - IN GENERE

Dal condono previdenziale previsto dall'art. 2 del D.L. n. 538 del 1996 (non convertito, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge n. 662 del 1996) sono escluse le violazioni di norme dirette a regolare alcuni aspetti del lavoro subordinato - quali il diritto dei lavoratori di essere informati sulla quantità di retribuzione (art. 1 della legge n. 4 del 1953), o il diritto a non essere impiegati oltre determinati limiti di orario (art. 5 del R.D.L. n. 692 del 1923) - non avendo tali illeciti natura previdenziale, atteso che le suddette norme non sono finalizzate al versamento di premi e contributi.

Riferimenti normativi: Legge 05/01/1953 num. 4 art. 1, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 5, Decreto Legge 23/10/1996 num. 538 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)