Sez. U, Sentenza n. 592 del 24/08/1999 (Rv. 529415 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Disciplina ex art. 6 legge n. 146/1990 in relazione al riparto di giurisdizione in tema di condotta antisindacale - Giurisdizione del giudice amministrativo - Presupposti - Giudice ordinario - Ordine di cessazione della condotta antisindacale impositivo di "facere" o di un "pati" per la P.A. - Ammissibilità.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI
In tema di comportamento antisindacale nel settore del pubblico impiego, a norma dell'art. 6 legge n. 146 del 1990 (che ha modificato l'art. 28 legge n. 300 del 1970 introducendo un nuovo sistema di riparto della giurisdizione in materia), la giurisdizione del giudice amministrativo, pur in presenza di un comportamento plurioffensivo, è attualmente limitata ai soli casi in cui il sindacato intende ottenere non solo l'ordine di desistere dalla condotta antisindacale, ma anche la rimozione degli effetti del comportamento plurioffensivo, senza distinzione tra amministrazione statale e altri enti pubblici, a nulla rilevando che l'ordine di cessazione della condotta antisindacale impartito dal giudice ordinario imporrebbe alla pubblica amministrazione un "facere" o un "pati" in contrasto con l'art. 4 legge n. 2248 all. E del 1865, giacché tale legge non costituisce norma costituzionale e ben può essere derogata da una legge ordinaria successiva.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 12/06/1990 num. 146 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)