Sez. L, Sentenza n. 9991 del 08/10/1998 (Rv. 519544 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE | Pubblico impiego - Diritto di informazione e consultazione dei sindacati - Violazione - Ricorso per la repressione della condotta antisindacale - Azione di mero accertamento - Interesse - Configurabilità - Fattispecie relativa a modifica dell'orario di lavoro di dipendenti comunali.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE
Nel settore del pubblico impiego, nella vigenza della ripartizione della giurisdizione in materia di repressione della condotta antisindacale di cui ai commi sesto e settimo dell'art. 28 legge n. 300 del 1970 introdotti dalla legge n. 146 del 1990, e quindi di attribuzione alla competenza del pretore (e non del tribunale amministrativo regionale) delle domande attinenti a diritti soggettivi di natura sindacale del sindacato, senza richiesta di rimozione di provvedimenti lesivi di situazione soggettive inerenti al rapporto di pubblico impiego, è particolarmente configurabile l'interesse del sindacato ad una pronuncia di mero accertamento della condotta antisindacale del datore di lavoro pubblico, che abbia violato il diritto di informazione e consultazione del sindacato sulla qualità dell'ambiente di lavoro e sulle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, previsto dall'art. 10 del 3 febbraio 1993 n. 29 (nel testo originario, poi sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. n. 80 del 1998), così incidendo sulla sfera patrimoniale del medesimo, intesa quale comprensiva del suo diritto all'immagine e al rispetto della sua funzione. (Nella specie, il sindacato ricorrente aveva lamentato la mancata previa consultazione delle organizzazioni sindacali in occasione della modifica dell'orario di lavoro degli impiegati di un Comune, a norma degli artt. 10 e 16 - testo previgente - del D.Lgs. n. 29 del 1993; la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, con cui il giudice di merito aveva rigettato il ricorso, per la non attualità di comportamento sindacale ormai esaurito e la impossibilità di una pronuncia di mero accertamento).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 12/06/1990 num. 146 art. 6, Decreto Legisl. 03/03/1993 num. 29 art. 10, Decreto Legisl. 03/03/1993 num. 29 art. 16 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)