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Sez. U, Sentenza n. 9541 del 13/07/2001 (Rv. 548142 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Libertà sindacale - Repressione della condotta antisindacale - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Comportamento addebitato sostanziantesi in un formale provvedimento amministrativo - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2001-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548142-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI

Nel nuovo sistema delineato dall'art. 68 del D.Lgs. n. 29 del 1993 (nel testo sostituito dall'art. 29 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e ulteriormente modificato dall'art. 18 del D.Lgs. n. 387 del 1998) e dall'art. 4 della legge n. 83 del 2000, è attribuita al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, una cognizione incondizionata in materia di condotta antisindacale delle pubbliche amministrazioni, di tal che essa non trova ostacolo nella circostanza che il comportamento addebitato all'ente pubblico si sostanzi in un formale provvedimento amministrativo.

Riferimenti normativi: Legge 11/04/2000 num. 83 art. 4, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 12/06/1990 num. 146 art. 6, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 68 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1998 num. 387 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)