Sez. 2, Sentenza n. 467 del 12/02/1968 (Rv. 331502 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNCIA - TACITA - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO SUL MERITO DELLA CAUSA - TRATTATIVE PER LA TRANSAZIONE - RINUNCIA IMPLICITA - INSUSSISTENZA - PROPONIBILITA IN APPELLO.*
PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNCIA - TACITA - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO SUL MERITO DELLA CAUSA - TRATTATIVE PER LA TRANSAZIONE - RINUNCIA IMPLICITA - INSUSSISTENZA - PROPONIBILITA IN APPELLO.*
L'aver accettato la discussione sul merito, senza che si sia eccepita preliminarmente la prescrizione, non importa rinuncia implicita alla relativa eccezione, che, pertanto, puo essere utilmente dedotta per la prima volta in appello neppure importa rinuncia implicita l'aver intavolato trattative per transigere una causa pendente dinanzi al giudice ed in relazione alla quale non si sono fatte valere le proprie difese, quando tale comportamento sia vivificato dal mero intento di giungere alla rapida soluzione della controversia, ossia abbia carattere meramente strumentale alla conclusione della transazione. (V. 614-66, massima n. 321220).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)