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Sez. 3, Sentenza n. 807 del 25/03/1970 (Rv. 346129 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - RICONVENZIONALE ECCEDENTE LA COMPETENZA DEL GIUDICE CHE HA EMESSO IL DECRETO - RIMESSIONE DI TUTTA LA CAUSA AL GIUDICE SUPERIORE - INAMMISSIBILITA - RIMESSIONE DELLA SOLA CAUSA RICONVENZIONALE - AMMISSIBILITA - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO OPPOSIZIONE - POSSIBILITA.*
Stato
decisa il 1970-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346129-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - RICONVENZIONALE ECCEDENTE LA COMPETENZA DEL GIUDICE CHE HA EMESSO IL DECRETO - RIMESSIONE DI TUTTA LA CAUSA AL GIUDICE SUPERIORE - INAMMISSIBILITA - RIMESSIONE DELLA SOLA CAUSA RICONVENZIONALE - AMMISSIBILITA - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO OPPOSIZIONE - POSSIBILITA.*

La Competenza a pronunciare sull'opposizione al decreto ingiuntivo, attribuita dall'art 645 cod proc civ all' ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile. Pertanto, su di essa non influiscono - al fine di determinarne l'eventuale spostamento - le norme sulla connessione, sia che questa si presenti nei termini ampi e generici dell'art 40 cod proc civ, sia che si tratti delle speciali ipotesi previste dagli artt 34, 35 e 36 dello stesso codice. Di conseguenza, ove sia proposta una domanda riconvenzionale, eccedente la Competenza per valore del giudice dell'opposizione, questi non puo spogliarsi dell'intera causa per investirne il giudice superiore, ma deve ritenerla per pronunziarsi sull'opposizione e rimettere al giudice superiore solo la causa riconvenzionale, eccedente la propria Competenza, salvo a disporre - eventualmente - la sospensione del processo in attesa della decisione del giudice superiore. (V 2238-68 1673-68 1629-68).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)