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Sez. 1, Sentenza n. 1588 del 27/05/1971 (Rv. 351993 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - COMPETENZA DEL GIUDICE DELL'INGIUNZIONE - NATURA FUNZIONALE - INDEROGABILITA PER CONNESSIONE CON ALTRA CAUSA - CAUSA CONNESSA DI VALORE ECCEDENTE - RIMESSIONE AL GIUDICE SUPERIORE - FACOLTA DI SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO SULL'OPPOSIZIONE.*
Stato
decisa il 1971-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351993-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - COMPETENZA DEL GIUDICE DELL'INGIUNZIONE - NATURA FUNZIONALE - INDEROGABILITA PER CONNESSIONE CON ALTRA CAUSA - CAUSA CONNESSA DI VALORE ECCEDENTE - RIMESSIONE AL GIUDICE SUPERIORE - FACOLTA DI SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO SULL'OPPOSIZIONE.*

La cognizione dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo e riservata all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto opposto, per Competenza funzionale, non derogabile neppure per ragione di connessione. Ove il giudice dell'opposizione ravvisi una situazione di connessione con altra causa di Competenza per valore di un giudice superiore, deve trattenere la causa di opposizione, e rimettere quella connessa al giudice superiore, salva la facolta di sospendere il procedimento di sua Competenza, ai sensi dell'art 295 cod proc civ. (V 3028'69, mass n 342931' 888'69, mass n 339256).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)