Sez. 3, Sentenza n. 4368 del 09/04/1992 (Rv. 476713 - 01)
Giudizio civile e penale (rapporto) - Azione civile - Trasferimento in sede penale | Effetti - Estinzione del giudizio civile - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Processo penale conclusosi con sentenza di non doversi procedere per essere il reato estinto per amnistia - Provvedimento di assegnazione di una provvisionale pronunciato nel processo penale - Efficacia - Permanenza - Condizioni.
Giudizio civile e penale (rapporto) - Azione civile - Trasferimento in sede penale
L'estinzione del giudizio civile per effetto della costituzione di parte civile nel processo penale ed il conseguente trasferimento in tale sede dell'azione civile, ai sensi dell'art. 24 cod. proc. pen. (previgente), non è rilevabile di ufficio ma deve essere eccepita dalla parte interessata, ai sensi dell'art. 307 cod. proc. civ.. Pertanto, nel caso in cui il processo penale si concluda con sentenza di non doversi procedere perché il reato è estinto per amnistia, non è necessaria, per conservare l'efficacia del provvedimento di assegnazione di una provvisionale pronunciato in quel procedimento, ai sensi dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, la proposizione in un nuovo giudizio dell'azione civile entro il termine di sei mesi indicato dall'art. 12 della legge 3 agosto 1978 n. 405 allorquando il precedente giudizio civile, non essendone stata eccepita l'estinzione, debba ancora considerarsi pendente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 24 CORTE COST., Legge 03/08/1978 num. 405 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)