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Sez. 1, Sentenza n. 8737 del 08/09/1997 (Rv. 507695 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Azione civile - Trasferimento nel processo penale - Giudizio civile - Declaratoria di estinzione - Pronunzia - Eccezione di parte - Necessità.
Stato
decisa il 1997-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507695-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

L'estinzione del giudizio civile, derivante dal trasferimento dell'azione civile nel processo penale, non si produce automaticamente, ma in tanto opera in quanto l'effetto estintivo sia eccepito ai sensi dell'art. 307 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)