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Sez. 3, Sentenza n. 189 del 08/01/2001 (Rv. 542981 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE | Fatto che impedisce il proseguimento del processo civile - Rilevabilità d'ufficio - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2001-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542981-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE

Il trasferimento dell'azione civile dal processo civile a quello penale, disciplinato dall'art. 75 cod. proc. pen., va considerata non già un fatto che estingue il primo, quanto un fatto che ne impedisce il proseguimento, perché non possono pendere davanti a giudici diversi più processi per la stessa causa e perché l'ordinamento consente alla parte di chiedere che sul merito della domanda già proposta al giudice civile provveda ormai il giudice penale. Trattasi di preclusione che non richiede eccezione di parte, perché attiene, come per la litispendenza, ad un interesse all'ordinato esercizio della giurisdizione che sovrasta il potere dispositivo delle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)