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Sez. 3, Sentenza n. 1196 del 16/05/1964 (Rv. 301714 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - EFFETTI - IN GENERE - PRONUNZIA GIUDIZIALE - CARATTERE DICHIARATIVO - ECCEZIONE DI PARTE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1964-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/301714-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - EFFETTI - IN GENERE - PRONUNZIA GIUDIZIALE - CARATTERE DICHIARATIVO - ECCEZIONE DI PARTE - NECESSITA.*

L'art. 1242 cod.civ., pur precisando che la compensazione estingue i due debiti fin dal giorno della loro coesistenza, ed ipso iure, in base alla circostanza oggettiva della loro coesistenza, ed attribuendo quindi, alla pronuncia relativa del giudice carattere semplicemente dichiarativo e, pertanto, intrinsecamente retroattivo, tuttavia, stabilisce che il giudice non puo d'ufficio dichiarare la compensazione stessa, esigendo dalla parte una manifestazione di volonta diretta a giovarsi dell'effetto estintivo gia verificatosi ope legis. (Cfr. 3436-58).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1242

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)