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Sez. 3, Sentenza n. 3823 del 01/04/1995 (Rv. 491573 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - EFFETTI - IN GENERE | Compensazione sia giudiziale che legale - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491573-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - EFFETTI - IN GENERE

La disposizione che esclude la rilevabilità di ufficio della compensazione, contenuta sul primo comma dell'art. 1242 cod. civ., si riferisce sia alla compensazione giudiziale che a quella legale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1243

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)