Sez. 1, Sentenza n. 2705 del 04/05/1981 (Rv. 413469 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - EFFETTI - IN GENERE - DECLARATORIA D'UFFICIO - INAMMISSIBILITA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - EFFETTI - IN GENERE - DECLARATORIA D'UFFICIO - INAMMISSIBILITA.*
L'art 1242 cod civ - pur precisando che la compensazione estingue i due debiti fin dal giorno della loro coesistenza ed ipso iure, in base alla circostanza oggettiva di tale coesistenza, cosi da attribuire alla relativa pronuncia del giudice carattere semplicemente dichiarativo e, quindi, intrinsecamente retroattivo - tuttavia stabilisce che il giudice non puo di ufficio dichiarare la compensazione stessa, esigendo dalla parte una manifestazione di volonta diretta a giovarsi dell'effetto estintivo gia verificatosi ope legis. (Conf 1196/64, mass n 301714).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1242
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)