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Sez. 6, Sentenza n. 18725 del 03/05/2001 Cc. (dep. 08/05/2001) Rv. 219502 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Difensore di fiducia - Revoca tacita per inattività del difensore - Esclusione - Diritto di ricevere le notifiche di atti - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-05-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219502-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE

In tema di notifiche, il difensore di fiducia, anche se nel corso dell'udienza preliminare e del dibattimento non abbia svolto alcuna attività, ha il diritto di ricevere la notifica degli atti destinati alla difesa salvo che gli sia espressamente revocato il mandato ovvero sia sostituito da altro difensore, giacché non è prevista da alcuna norma la revoca tacita dell'incarico.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 97 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 161 com. 4 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 24, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)