Sez. 6, Sentenza n. 12550 del 25/10/2000 Ud. (dep. 01/12/2000) Rv. 218658 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - DI UFFICIO | Immutabilità - Condizioni - Svolgimento concreto di attività.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - DI UFFICIO
Il difensore nominato d'ufficio non può essere sostituito senza un giustificato motivo, salvo che il designato non abbia in concreto esercitato effettivamente il suo ufficio né abbia svolto alcuna incombenza difensiva in favore dell'imputato. In tal caso la sostituzione del difensore d'ufficio è legittima e consente l'effettiva assistenza dell'imputato negli atti processuali da compiersi. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto legittima la sostituzione del difensore d'ufficio che si era limitato a presenziare all'udienza nella quale era stato solo disposto il rinvio del processo a causa dello sciopero degli avvocati).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 97 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 30 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 30 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 29 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)