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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28156 del 17/12/2013 (Rv. 629187 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Ordinanza ex art. 42 cod. proc. civ. (nel testo modificato dall'art. 45, comma 4, della legge n. 69 del 2009) che statuisca sulla competenza e sulle spese - Impugnazione del solo capo concernente le spese - Proposizione del mezzo ordinario - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629187-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Dopo la modifica apportata all'art. 42 cod. proc. civ. dall'art. 45, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69, l'ordinanza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese processuali deve essere impugnata con il mezzo ordinario di impugnazione previsto avverso le sentenze del giudice dichiaratosi incompetente, sia nel caso in cui la parte soccombente sulla questione di competenza intenda censurare esclusivamente il capo concernente le spese processuali, sia nel caso in cui la parte vittoriosa su detta questione lamenti l'erroneità della statuizione sulle spese, trattandosi di provvedimento decisorio di merito in relazione al quale manca un'espressa previsione di non impugnabilità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 323, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)