Sez. L, Sentenza n. 216 del 12/01/1983 (Rv. 425045 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO INTERPRETAZIONE - DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE (CONTRATTO COLLETTIVO PER I METALMECCANICI; GRATIFICA NATALIZIA; CORRESPONSIONE AL LAVORATORE IN SCIOPERO).*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO INTERPRETAZIONE - DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE (CONTRATTO COLLETTIVO PER I METALMECCANICI; GRATIFICA NATALIZIA; CORRESPONSIONE AL LAVORATORE IN SCIOPERO).*
L'interpretazione delle Disposizioni di un contratto collettivo di diritto comune è riservata al giudice del merito, il cui apprezzamento non è censurabile in Sede di legittimità, sempreché sia sostenuto da adeguata e corretta motivazione e rispettoso dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie, è stata cassata la sentenza di merito la quale, con riguardo al C.C.n.L. 19 aprile 1973 per i metalmeccanici, aveva ritenuto che lavoratore "considerato in servizio", ai fini della corresponsione della gratifica natalizia di cui all'art. 15 di tale contratto, fosse anche il lavoratore in sciopero, assimilandolo con un'interpretazione estensiva degli artt. 18 e 19 del medesimo contratto, al lavoratore ammalato o infortunato). (V 502/81, mass n 410980; (Conf 5446/82 mass n 423208; (Conf 738/79, mass n 396913; (Conf 3792/78, mass n 393340).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 19/04/1973 num. 15, Contr. Coll. 19/04/1973 num. 18, Contr. Coll. 19/04/1973 num. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)