Sez. L, Sentenza n. 5446 del 19/10/1982 (Rv. 423208 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INTERPRETAZIONE DELL'ESPRESSIONE "LAVORATORE CONSIDERATO IN SERVIZIO" CONTENUTA NEL C.C.N.L. 19 APRILE 1973 PER I METALMECCANICI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INTERPRETAZIONE DELL'ESPRESSIONE "LAVORATORE CONSIDERATO IN SERVIZIO" CONTENUTA NEL C.C.N.L. 19 APRILE 1973 PER I METALMECCANICI.*
L'interpretazione delle Disposizioni di un contratto collettivo di diritto comune è riservata al giudice del merito, il cui apprezzamento non è censurabile in Sede di legittimità, sempreché sia sostenuto da adeguata e corretta motivazione. (nella specie, è stata cassata la sentenza di merito la quale, con riguardo al C.C.n.L. 19 aprile 1973 per i metalmeccanici, aveva ritenuto che lavoratore "considerato in servizio", ai fini della corresponsione della gratifica natalizia di cui all'art. 15 di tale contratto, fosse anche il lavoratore in sciopero, assimilandolo, con un'interpretazione estensiva degli artt. 18 e 19 del medesimo contratto, al lavoratore ammalato o infortunato). (V 502/81, mass n 410980; (Conf 738/79, mass n 396193; (Conf 3792/78, mass n 393340).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 19/04/1973 num. 15, Contr. Coll. 19/04/1973 num. 18, Contr. Coll. 19/04/1973 num. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)