Sez. 2, Sentenza n. 4426 del 26/07/1979 (Rv. 400969 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - OGGETTO - IN GENERE - GIURAMENTO SULL'ESISTENZA O INESISTENZA DI UN RAPPORTO GIURIDICO O DIRETTO A PROVOCARE APPREZZAMENTI OD OPINIONI - INAMMISSIBILITA.*
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - OGGETTO - IN GENERE - GIURAMENTO SULL'ESISTENZA O INESISTENZA DI UN RAPPORTO GIURIDICO O DIRETTO A PROVOCARE APPREZZAMENTI OD OPINIONI - INAMMISSIBILITA.*
Il giuramento, sia esso decisorio o suppletorio, non puo essere deferito per ottenere dichiarazioni sull'esistenza o inesistenza di un rapporto giuridico, ne per provocare apprezzamenti od opinioni, specialmente quando essi comportino la valutazione di situazioni giuridiche su cui soltanto il giudice, per suo dovere istituzionale, e chiamato a pronunciare. (nella specie, la suprema Corte, enunciando il principio suddetto ed affermando l'insindacabilita della valutazione della formula del giuramento compiuta dal giudice di appello, ne ha ritenuto corretta la dichiarazione d'inammissibilita del giuramento suppletorio deferito dal giudice di primo grado). (Conf 2478/74, mass n 370901; (Conf 480/74, mass n 368209).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2739
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)