Sez. 3, Sentenza n. 5574 del 09/04/2003 (Rv. 562013 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO | Morte o estinzione di una delle parti nel corso del giudizio - Omessa dichiarazione o notificazione da parte del procuratore - Notificazione dell'atto di impugnazione presso lo stesso - Validità - Conoscenza "aliunde" dei predetti eventi - Irrilevanza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO
Qualora il procuratore della parte ometta di dichiarare in udienza o di notificare alle altre parti la morte od estinzione per altra causa (nella specie, estinzione di società per incorporazione in altra società), avvenuta nel corso del giudizio, della parte da lui rappresentata, l'atto di impugnazione della relativa sentenza è validamente notificato presso il procuratore stesso, senza che rilevi la circostanza della eventuale conoscenza " aliunde" di detti eventi da parte del notificante.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2501
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)