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Sez. L, Sentenza n. 9822 del 03/10/1998 (Rv. 519386 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE | Estinzione nel corso del processo, di un ente pubblico con successione allo stesso di un altro ente - Equiparabilità alla morte o perdita della capacità di stare in giudizio della persona fisica - Conseguenze - Evento intervenuto nel corso de giudizio di merito, prima della chiusura della discussione, ed incidente su parte costituita a mezzo di procuratore - Effetti - Condizioni - Dichiarazione in udienza o notificazione alle altre parti - Necessità - Omessa dichiarazione o notificazione - Prosecuzione del processo fra le parti originarie - Notifica della sentenza al procuratore in giudizio dell'ente soppresso - Validità - Impugnazione da parte di detto procuratore - Ammissibilità - Condizioni - Procura anche per gli ulteriori gradi del giudizio - Necessità.
Stato
decisa il 1998-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519386-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE

L'estinzione nel corso di un determinato grado del processo (o, tra un grado e l'altro del processo, nel periodo successivo all'emanazione della sentenza) della persona giuridica - conseguente alla fusione pura e semplice o per incorporazione di una società regolarmente costituita o (come nella specie) alla soppressione "ex lege" di un ente pubblico con la successione allo stesso di un altro ente - da luogo ad un fenomeno equiparabile alla morte o alla perdita della capacità di stare in giudizio della persona fisica. Qualora uno dei detti eventi interruttivi (o impeditivi) colpisca la parte costituita a mezzo di procuratore nel corso del giudizio di merito, prima della chiusura della discussione, esso per produrre effetti nell'ambito processuale deve esser dichiarato in udienza o notificato alle altre parti, mentre in caso contrario il processo prosegue nei confronti delle parti originarie, a nulla rilevando, in tale ipotesi, quando di tratti di un ente, l'avvenuta soppressione dello stesso; con l'ulteriore conseguenza che, in detta situazione, la notifica della sentenza al procuratore in giudizio dell'ente soppresso è idonea a far decorrere il termine di impugnazione nei confronti dell'ente succeduto a quello estinto e che il detto procuratore se munito di procura anche per gli ulteriori gradi del giudizio può validamente proporre l'impugnazione, in quanto rappresentante di una parte che, nell'ambito del processo, deve considerarsi ancora in vita o capace.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)