Sez. 2, Sentenza n. 3344 del 26/07/1977 (Rv. 386880 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - PRONUNCIA D'INCOMPETENZA PER VALORE - PRESUPPOSTA DECLINATORIA DELLA COMPETENZA PER MATERIA - SUSSISTENZA - PRONUNCIA D'INCOMPETENZA PER MATERIA DEL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE - CONFLITTO NEGATIVO DI COMPETENZA PER MATERIA - CONFIGURABILITA - REGOLAMENTO D'UFFICIO - AMMISSIBILITA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - PRONUNCIA D'INCOMPETENZA PER VALORE - PRESUPPOSTA DECLINATORIA DELLA COMPETENZA PER MATERIA - SUSSISTENZA - PRONUNCIA D'INCOMPETENZA PER MATERIA DEL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE - CONFLITTO NEGATIVO DI COMPETENZA PER MATERIA - CONFIGURABILITA - REGOLAMENTO D'UFFICIO - AMMISSIBILITA.*
La dichiarazione di incompetenza per valore presuppone necessariamente la soluzione in senso negativo, da parte del medesimo giudice, circa la sua Competenza inderogabile per materia, con la conseguenza che la decisione del secondo giudice, il quale ritenga a sua volta che la Competenza spetta ratione materiae al primo giudice, pone in essere un conflitto negativo di Competenza per materia, che giustifica la richiesta d'ufficio di regolamento di Competenza. (Conf 602/75, mass n 373918).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)