Sez. 1, Sentenza n. 14333 del 26/09/2003 (Rv. 567190 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Ripianificazione delle aree bianche - Obbligo dell'amministrazione - Sussistenza - Violazione - Lesione di interessi legittimi - Risarcibilità - Presupposti.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE
A fronte dell'obbligo del Comune di ripianificare le aree (cosiddetto "bianche") già interessate da un vincolo decaduto per decorso del quinquennio, si pone l'interesse procedimentale del proprietario, cui è riconosciuto un potere di reazione all'inerzia dell'amministrazione attraverso la procedura di messa in mora e tipizzazione giurisdizionale del silenzio, di modo che solo in caso di persistente inerzia potrà configurarsi la lesione al bene della vita, identificabile non già nello ius aedificandi, attesa l'impossibilità di affidamento del proprietario in merito a specifiche qualificazioni dei suoli nell'esercizio del potere discrezionale inerente alla pianificazione del territorio, bensì nell'interesse alla certezza circa le possibilità di adeguata e razionale utilizzazione della proprietà, di cui va ravvisata lesione risarcibile, alla stregua dei canoni di correttezza e buona fede, nello svolgimento del rapporto qualificato e differenziato tra soggetto pubblico e privato che nasce per effetto della sentenza conclusiva del giudizio di tipizzazione del silenzio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/01/1957 num. 3 art. 25, Legge 19/11/1968 num. 1187 art. 2 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)