Sez. L, Sentenza n. 4773 del 09/03/2004 (Rv. 570906 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI | "Ius variandi" - Limiti - Condizioni - Indagini circa il contenuto dell'equivalenza - Criteri - Riferimento al livello di categoria - Insufficienza - Aderenza delle nuove mansioni alla specifica competenza tecnico-professionale del dipendente - Necessità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI
Con riguardo allo "ius variandi" del datore di lavoro, il divieto di variazioni in "pejus" opera anche quando al lavoratore, nella formale equivalenza delle precedenti e delle nuove mansioni, siano assegnate di fatto mansioni sostanzialmente inferiori, sicché nell'indagine circa tale equivalenza non è sufficiente il riferimento in astratto al livello di categoria ma è necessario accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente in modo tale da salvaguardarne il livello professionale acquisito e da garantire lo svolgimento e l'accrescimento delle sue capacità professionali, con le conseguenti prospettive di miglioramento professionale, in una prospettiva dinamica di valorizzazione delle capacità di arricchimento del proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva escluso l'equivalenza tra le mansioni di operatore tecnico di ex IV categoria svolte dal lavoratore, dipendente delle Poste Italiane, prima dell'inquadramento nell'Area operativa prevista dal C.c.n.l. 26 novembre 1994, con quelle di portalettere, pure rientranti nella medesima Area operativa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 26/11/1994
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)