Sez. L, Sentenza n. 13372 del 11/09/2003 (Rv. 566778 - 01)
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE | Dipendenti postali - Personale già appartenente alla quarta, quinta e sesta categoria - Inquadramento in un'unica area operativa - Nuovo contratto collettivo del 1994 prevedente il riclassamento del personale con riassetto delle qualifiche e dei rapporti di equivalenza tra mansioni - Ammissibilità - Salvezza della tutela della professionalità già raggiunta dal lavoratore - Assegnazione di mansioni non coerenti con detta professionalità - Violazione dell'art. 2103, secondo comma, cod. civ. - Sussistenza - Fattispecie.
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE
Con riferimento al rapporto lavorativo contrattualizzato dei dipendenti postali, il contratto collettivo del 26 novembre 1994 ha previsto un nuovo sistema di inquadramento del personale. Con riguardo a tale nuovo sistema, che ha assegnato ad un'unica area operativa il personale già appartenente alla quarta, quinta e sesta categoria, facendo corrispondere a ciascuna delle categorie una posizione retributiva differenziata, la fungibilità delle mansioni prevista all'interno dell'unica area operativa deve essere coordinata con la necessità di salvaguardare il principio della equivalenza delle mansioni stesse, dovendosi far salva, in ossequio al dettato dell'art. 2103, secondo comma, cod. civ., la tutela della professionalità già raggiunta dal lavoratore. Ne consegue la illegittimità dell'assegnazione al lavoratore di nuove mansioni non coerenti con la sua professionalità, anche se equivalenti ad altre rientranti nella nuova qualifica attribuita a seguito del riclassamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato il diritto del ricorrente - dipendente dell'ex Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, poi trasformata in SpA, con qualifica di coadiutore addetto alla ispezione, con funzioni di IV livello, incaricato dello svolgimento di funzioni di collaboratore amministrativo - contabile ascrivibili alla VI categoria funzionale, e poi inserito nella graduatoria per la mobilità con le mansioni di portalettere - ad essere inquadrato nelle mansioni di VI livello quale dirigente di esercizio, malgrado il rilievo della società che, sul presupposto della riconducibilità delle mansioni di provenienza e di destinazione del dipendente alla medesima area di inquadramento, nella quale, per effetto del contratto collettivo del 24 novembre 1994, erano confluiti i lavoratori appartenenti alle ex IV, V e VI categoria, aveva negato la ricorrenza di alcuna dequalificazione nell'assegnazione dello stesso al settore recapito).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)