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Sez. 2, Sentenza n. 40855 del 19/04/2017 Ud. (dep. 07/09/2017) Rv. 271163 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - IN GENERE | Mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale - Motivo di ricorso per cassazione - Condizioni.
Stato
decisa il 2017-04-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271163-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - IN GENERE

Nei casi in cui si proceda con giudizio abbreviato, la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello per assumere d'ufficio, anche se su sollecitazione di parte, prove sopravvenute che non siano vietate dalla legge o non siano motivatamente ritenute manifestamente superflue o irrilevanti, può essere sindacata, in sede di legittimità, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)