Sez. L, Sentenza n. 3351 del 10/04/1996 (Rv. 496923 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO | Contratto collettivo non prevedente il comporto per sommatoria in caso di più eventi morbosi discontinui - Integrazione equitativa del giudice - Criteri - Riferimento al comporto secco previsto dal contratto collettivo - Ammissibilità - Prolungamento del comporto secco previsto dal contratto collettivo per il caso di ricaduta nella stessa malattia - Riferimento - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO
Il giudice del merito, nel determinare, con riferimento all'ipotesi di pluralità di malattie reiterate ed intermittenti, in base al criterio equitativo richiamato dagli artt. 2110 e 1374 cod. civ., il termine interno del periodo di comporto per sommatoria, ben può fare riferimento - ove il contratto collettivo non disciplini espressamente tale ipotesi ma preveda un prolungamento della durata del comporto secco nel caso di ricaduta nella stessa malattia - alla durata, stabilita dalle parti collettive, del comporto secco e non a quella del comporto prolungato, attesa la diversità dei presupposti oggettivi e soggettivi della suddetta previsione di prolungamento e la peculiarità di tale ipotesi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1374
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)