Sez. 1, Sentenza n. 5209 del 29/11/1989 (Rv. 464389 - 01)
ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE - SOPPRESSIONE DI UN ENTE OSPEDALIERO NELL'AMBITO DELLA REGIONE ABRUZZO PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ENTE SUBENTRANTE NELLE POSIZIONI DELL'ENTE OSPEDALIERO DISCIOLTO - COMUNE TERRITORIALMENTE COMPETENTE.*
ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE - SOPPRESSIONE DI UN ENTE OSPEDALIERO NELL'AMBITO DELLA REGIONE ABRUZZO PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ENTE SUBENTRANTE NELLE POSIZIONI DELL'ENTE OSPEDALIERO DISCIOLTO - COMUNE TERRITORIALMENTE COMPETENTE.*
I debiti, contratti da un ente ospedaliero della regione Abruzzo in relazione alle sue attività istituzionali di assistenza sanitaria, gravano, a seguito della soppressione dell'ente medesimo, sul comune territorialmente competente, non sull'unità sanitaria locale, considerato che l'art. 66 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, contempla il trasferimento di quei rapporti all'ente municipale, e soltanto ad esso (senza cioè ulteriori passaggi alla USL), e che la legge regionale 4 dicembre 1980 n. 83 recepisce ed attua il relativo principio (art. 8), mentre prevede un'apposita gestione di contabilità-stralcio, nell'ambito di ciascuna unità sanitaria, al solo fine di disciplinare l'accertamento e l'Estinzione dei pregressi rapporti obbligatori (senza incidere sulla loro riferibilità al comune). (V 621/88, mass n 457083; (V 1495/88, mass n 457584).*
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 66 CORTE COST., Legge Reg. Abruzzi 04/12/1980 num. 83 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)