Sez. L, Sentenza n. 17540 del 01/08/2014 (Rv. 632005 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Somministrazione di lavoro - Artt. 20 e ss. del d.lgs. n. 276 del 2003 - Omissione o genericità dell'indicazione della causale - Nullità - Configurabilità - Conseguenze - Trasformazione del contratto di lavoro determinato alle dipendenze del somministratore a lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell'utilizzatore - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
In tema di somministrazione di lavoro, ai sensi degli artt. 20 e ss. del d.lgs. 9 ottobre 2003, n. 276, la mera astratta legittimità della causale indicata nel contratto di somministrazione non basta a rendere legittima l'apposizione di un termine al rapporto, dovendo anche sussistere, in concreto, una rispondenza tra la causale enunciata e la concreta assegnazione del lavoratore a mansioni ad essa confacenti, con la conseguenza che la sanzione di nullità del contratto, prevista espressamente dall'art. 21, ult. comma, per il caso di difetto di forma scritta, si estende anche all'indicazione omessa o generica della causale della somministrazione, con conseguente trasformazione del rapporto da contratto a tempo determinato alle dipendenze del somministratore a contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell'utilizzatore.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/10/2003 num. 276 art. 20, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)