Sez. L, Sentenza n. 1047 del 04/02/1997 (Rv. 502193 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI | Qualifica di coltivatore diretto - Presupposti - Coltivazione del fondo per un numero minimo di giornate lavorative - Onere probatorio - Incidenza sul lavoratore.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI
Presupposti per la sussistenza della qualifica di coltivatore diretto, ai fini del godimento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, sono, in primo luogo, la diretta, abituale e manuale coltivazione del fondo, sempre che la lavorazione di tale fondo richieda un fabbisogno di mano d'opera non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue, da intendersi anche come numero minimo di giornate lavorative prestate dal coltivatore. Conseguentemente, in caso di contestazione giudiziale del diritto all'iscrizione negli elenchi dello S.C.A.U., è onere del lavoratore provarne i fatti costitutivi, ivi compreso quello secondo il quale il lavoro occorrente per la coltivazione del fondo sia di almeno centoquattro giornate annue.
Riferimenti normativi: Legge 26/10/1957 num. 1047 art. 2, Legge 09/01/1963 num. 9 art. 2 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 9 art. 3 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 9 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)