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Sez. L, Sentenza n. 8508 del 22/06/2000 (Rv. 537925 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI | Iscrizione - Qualifica di coltivatore diretto - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537925-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI

Presupposti per la sussistenza della qualifica di coltivatore diretto, ai fini del godimento delle prestazioni previdenziali e assistenziali, sono: a) esercizio effettivo dell'attività di coltivatore diretto, che ricorre allorché la coltivazione dei campi costituisce l'occupazione prevalente e la maggior fonte di reddito del soggetto; b) lavorazione del fondo richiedente un fabbisogno di manodopera non inferiore a centoquattro giornate annue, da intendere anche come numero minimo di giornate prestate dal coltivatore; c) effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo. (Nel caso di specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in una controversia riguardante la legittimità dell'iscrizione negli elenchi dello SCAU del ricorrente, aveva ritenuto sufficiente, per l'attribuzione della qualifica di coltivatore diretto, la sola coltivazione diretta del fondo "ignorando il quadro normativo, ben più articolato," che regola la materia).

Riferimenti normativi: Legge 09/01/1963 num. 9 art. 2 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 9 art. 3 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 9 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)