Sez. 6, Sentenza n. 7096 del 15/10/2024 Ud. (dep. 20/02/2025) Rv. 287647-01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE | Intercettazioni autorizzate - Successiva riqualificazione del fatto in reato che non le consente - Inutilizzabilità dei risultati - Sussistenza - Condizioni.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE
In tema di intercettazioni, la riqualificazione del fatto-reato per il quale sono state autorizzate in fattispecie che non le ammette comporta l'inutilizzabilità dei risultati, se i presupposti per disporre tale mezzo di ricerca della prova mancavano già al momento in cui il procedimento autorizzativo si è svolto. (Fattispecie in cui le intercettazioni erano state disposte in relazione al reato di corruzione in atti giudiziari, nonostante il fatto descritto nei rispettivi decreti risultasse sussumibile "ab initio" nel delitto di traffico di influenze illecite, per il quale, in ragione dei limiti edittali, non era consentito il ricorso alle intercettazioni).
Costituzione art. 15, Cod. Pen. art. 319 ter, Cod. Pen. art. 346 bis PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)