Sez. 2, Sentenza n. 22905 del 26/05/2026 Ud. (dep. 22/06/2026) Rv. 290261-01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE | Intercettazioni - Utilizzazione - Presupposti -
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE
Modifica dell’imputazione - Irrilevanza - Originario errore nella qualificazione giuridica del fatto - Inutilizzabilità delle captazioni - Fattispecie.
900001 PROCURA EUROPEA – IN GENERE In genere.
In tema di intercettazioni, i risultati delle captazioni disposte in riferimento a un reato per il quale le medesime sono consentite rimangono utilizzabili anche quando il fisiologico sviluppo del procedimento porti ad attribuire al fatto una diversa qualificazione giuridica, diversamente da quelle disposte nonostante gli elementi addotti a sostegno della richiesta di autorizzazione fossero chiaramente riferibili a una ipotesi di reato non rientrante nell'elenco di cui all'art. 266 cod. proc. pen., poiché, in tal caso, l'errore congenito sul "nomen iuris" attribuito al fatto naturalistico rende inutilizzabile l'informazione captata. (In applicazione del principio, la Corte non ha mosso censure alla declaratoria di inutilizzabilità delle intercettazioni disposte nell'ambito di un procedimento originariamente iscritto per il delitto di cui all'art. 640-bis cod. pen., sul rilievo che i fatti contestati erano sin dall'origine riconducibili all'ipotesi di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., non rientrante tra i reati per i quali è consentita l'intercettazione).
Cod. Pen. art. 640 com. 2 lett. 1, Cod. Pen. art. 640 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)