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Sez. U, Ordinanza n. 11141 del 04/07/2012 (Rv. 623218 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Fondazione di natura pubblica - Recesso dal rapporto di lavoro - Illegittimità - Accertamento - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623218-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

La giurisdizione sulla domanda diretta all'accertamento dell'illegittimità del recesso dal rapporto di lavoro con una fondazione di natura pubblica, previa disapplicazione del provvedimento di commissariamento dell'ente disposto dalla P.A., nonché al risarcimento dei danni, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la circostanza che la cessazione di tale rapporto possa essere dipesa dall'emanazione di un provvedimento amministrativo non intacca la natura di diritto soggettivo della posizione vantata dall'attore.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2230, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)