Sez. U, Ordinanza n. 319 del 11/01/2005 (Rv. 578562 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, comma 17 (oggi D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7) - Devoluzione al giudice ordinario - Discrimine temporale - Determinazione - Criteri - Fattispecie di cessazione del rapporto lavorativo con un dipendente di una ASL a seguito di atto di recesso datoriale intervenuto in epoca successiva al 30 giugno 1998 in attuazione di una decisione del giudice amministrativo recante l'annullamento dell' atto di nomina del predetto dipendente, relativa a controversia risalente ad epoca anteriore a detta data.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
Poiché l'art. 69, comma 7, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (già art. 45, Comma primo7, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80), nel trasferire al giudice ordinario le controversie in materie di pubblico impiego privatizzato, pone il discrimine temporale per il passaggio dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria, fissato nella data del 30 giugno 1998, con riferimento al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze, così come posti a base della pretesa avanzata, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia - con la conseguenza che, se la lesione del diritto del lavoratore è prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all'epoca della sua emanazione -, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda con la quale il dipendente di una ASL chieda la reintegrazione nel posto di lavoro lamentando l'illegittimità del recesso dell'Azienda intervenuto in epoca successiva al 30 giugno 1998, e ciò tenendo conto, appunto, del tempo a cui risale il provvedimento della ASL posto a fondamento della pretesa del dipendente, a nulla rilevando, ai fini della determinazione del giudice avente giurisdizione nella controversia, che il provvedimento di recesso risulti adottato in attuazione di giudicato del giudice amministrativo (che nella specie aveva annullato, su ricorso di un controinteressato, la deliberazione di nomina con la quale il dipendente era stato assunto), e che la controversia in relazione alla quale intervenne il giudicato risalga ad epoca anteriore a detta data.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)