Sez. U, Sentenza n. 11560 del 18/05/2007 (Rv. 596630 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Lavoro pubblico "privatizzato" - Discrimine temporale individuato dall'art. 69, comma settimo, del d. lgs. n. 165 del 2001 - Criterio di attribuzione della giurisdizione in materia di controversie attinenti a spettanze retributive - Riferibilità a periodi del rapporto di lavoro successivi al 30 giugno 1998 - Devoluzione alla giurisdizione ordinaria - Applicabilità, in via analogica, dello stesso criterio per la domanda relativa al riconoscimento di spettanze economiche in favore di dipendente di ente lirico successivamente alla sua trasformazione in fondazione di diritto privato - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
Nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni soggetti a privatizzazione, le domande aventi ad oggetto spettanze retributive relative a periodi del rapporto di lavoro successivi al 30 giugno 1998, individuato quale discrimine temporale dall'art. 69, comma settimo, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario, non possono ritenersi questioni attinenti alla fase del rapporto anteriore a tale data, avuto riguardo al momento di riferimento dello svolgimento dell'attività lavorativa e, quindi, di verificazione delle circostanze poste a fondamento della pretesa avanzata, con la conseguente devoluzione delle relative controversie al giudice ordinario. Ad analoga conclusione - con attribuzione della relativa cognizione alla giurisdizione ordinaria - deve pervenirsi, sulla scorta dell'applicabilità del medesimo criterio, con riferimento alle domande aventi ad oggetto pretese retributive dei dipendenti degli enti lirici (come nella specie) trasformati in fondazioni di diritto privato per i periodi di lavoro posteriori all'intervenuta trasformazione, ovvero successivi al 23 maggio 1998, in relazione alla norma transitoria di cui all'art. 1 del d.l. 6 maggio 1994, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 4 luglio 1994, n. 432.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 68 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/11/2000 num. 345 art. 1, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST., Legge 04/07/1994 num. 432 CORTE COST., Legge 26/01/2001 num. 21 CORTE COST., Decreto Legge 06/05/1994 num. 269 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)