Sez. 3, Sentenza n. 3904 del 22/08/1978 (Rv. 393502 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - GIUDIZIO DI RISARCIMENTO DEL DANNO - DOMANDA DI RIVALUTAZIONE DELLA SOMMA LIQUIDATA PER LA SOPRAVVENUTA SVALUTAZIONE MONETARIA - NOVITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - GIUDIZIO DI RISARCIMENTO DEL DANNO - DOMANDA DI RIVALUTAZIONE DELLA SOMMA LIQUIDATA PER LA SOPRAVVENUTA SVALUTAZIONE MONETARIA - NOVITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Nel giudizio di appello, la richiesta di adeguamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno al mutato valore della moneta non costituisce domanda nuova poiche e potenzialmente compresa nella pretesa risarcitoria inizialmente proposta e, quindi, non costituendo un sostanziale ampliamento del petitum originario, puo essere esaminata d'ufficio dal giudice, e puo essere dedotta anche nel corso di giudizio anziche con i motivi di gravame. (Conf 2240/78, mass n 391630; (Conf 845/78, mass n 390182).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)