Sez. 2, Sentenza n. 4541 del 04/08/1979 (Rv. 401046 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DETERMINAZIONE D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE DI SECONDO GRADO - LEGITTIMITA - LIMITI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DETERMINAZIONE D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE DI SECONDO GRADO - LEGITTIMITA - LIMITI.*
L'ulteriore rivalutazione monetaria delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno, realizzando sostanzialmente il petitum originario, puo essere disposta anche d'ufficio dal giudice di secondo grado e senza necessita d'appello incidentale della parte vittoriosa, tranne che questa abbia tenuto un comportamento incompatibile con la volonta di ottenere la rivalutazione predetta. (V 4700/78, mass n 394390; (V 3904/78, mass n 393502; (V 2240/78, mass n 391630; (V 1872/72, mass n 358914).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)