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Sez. L, Sentenza n. 10306 del 04/08/2000 (Rv. 539224 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Ordinanza di liquidazione delle spese in caso di estinzione del processo esecutivo per rinuncia agli atti del giudizio - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Vizio di motivazione - Deducibilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539224-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE

L'ordinanza con cui, a seguito della rinunzia agli atti ed alla conseguente estinzione del processo esecutivo, il giudice dell'esecuzione liquida le spese ai sensi del combinato disposto degli articoli 306 e 629 cod. proc. civ., trattandosi di provvedimento decisorio e definitivo, è impugnabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost. per violazione di legge, a tale tipo di vizio essendo riconducibile anche l'inosservanza dell'obbligo di motivazione quando questa sia materialmente omessa, ovvero risulti meramente apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile, o contenente affermazioni tra loro inconciliabili (nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la sussistenza del vizio non essendo necessaria una dettagliata motivazione ai fini della regolamentazione delle spese, nella quale non sussiste alcun potere discrezionale del giudice, che, in mancanza di diverso accordo tra le parti, deve necessariamente porle a carico del rinunciante).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 629

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)