Sez. 2, Sentenza n. 2924 del 21/05/1979 (Rv. 399256 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - INGEGNERI ED ARCHITETTI - INDEROGABILITA DEI MINIMI TARIFFARI PREVISTA DALL'ART 6 DEL DM 21 AGOSTO 1958 - ILLEGITTIMITA.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - INGEGNERI ED ARCHITETTI - INDEROGABILITA DEI MINIMI TARIFFARI PREVISTA DALL'ART 6 DEL DM 21 AGOSTO 1958 - ILLEGITTIMITA.*
L'art 6 del DM 21 agosto 1958 sulla tariffa professionale degli ingegneri ed architetti, che stabilisce l'inderogabilita dei minimi dei compensi spettanti ai detti professionisti, e illegittimo in quanto, attesa la sua natura di norma secondaria, non puo avere portata modificativa della norma primaria di cui all'art 2233 cod civ che prevede implicitamente la derogabilita convenzionale dei minimi delle tariffe, nella parte in cui fissa il carattere suppletivo di queste ultime. (Conf 3359/77, mass n 386900; (Conf 3660/75, mass n 377868).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., DM 21/08/1958 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)