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Sez. 2, Sentenza n. 2454 del 24/04/1981 (Rv. 413227 - 01)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI - COMPENSI ED ONORARI - DECRETI MINISTERIALI PREVISTI DALLA LEGGE N 143 DEL 1958 - NATURA - MINIMI TARIFFARI - INDEROGABILITA PREVISTA DALL'ART 6 DEL DM 21 AGOSTO 1958 - EFFICACIA MODIFICATIVA DELLO ART 2233 COD CIV - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413227-01

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI - COMPENSI ED ONORARI - DECRETI MINISTERIALI PREVISTI DALLA LEGGE N 143 DEL 1958 - NATURA - MINIMI TARIFFARI - INDEROGABILITA PREVISTA DALL'ART 6 DEL DM 21 AGOSTO 1958 - EFFICACIA MODIFICATIVA DELLO ART 2233 COD CIV - ESCLUSIONE.*

I decreti ministeriali previsti dalla legge 4 marzo 1958 n 143, recanti le tariffe degli onorari e dell'indennita e i criteri per il rimborso delle spese degli ingegneri e degli architetti, hanno natura regolamentare e, percio, di fonti subordinate rispetto alle leggi formali e agli Atti legislativi a queste equiparati. Ne consegue che l'art 6 del DM 21 agosto 1958, il quale stabilisce la inderogabilita dei minimi tariffari dei compensi spettanti ai professionisti suddetti, non puo avere portata modificativa della norma di cui all'art 2233 cod civ, che, assegnando carattere suppletivo alle tariffe, implicitamente prevede la derogabilita convenzionale dei minimi da queste previsti. (Conf 2924/79, mass n 399256; (Conf 1412/79, mass n 397726).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Legge 04/03/1958 num. 143, DM 21/08/1958 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)