Sez. 2 - , Sentenza n. 29171 del 08/09/2020 Ud. (dep. 21/10/2020) Rv. 279774 - 02
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Disciplina emergenziale introdotta per far fronte alla pandemia da Covid-19 - Art. 83, comma 3-bis, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 – Procedimento pervenuto in cancelleria in epoca precedente al 9 marzo 2020 con udienza già fissata in periodo di “lockdown” – Differimento d’ufficio – Sospensione dei termini di prescrizione - Durata.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, la sospensione del corso della prescrizione nel giudizio di legittimità, prevista dall'art. 83, comma 3-bis, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, nel caso di procedimento pervenuto in cancelleria in epoca precedente al 9 marzo 2020, con udienza, fissata in periodo di "lockdown", differita d'ufficio, con calendarizzazione bloccata o imposta, opera per tutto il periodo intercorrente dalla data del 9 marzo fino a quella della celebrazione dell'udienza. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale sospensione si conforma al principio generale contenuto nella previsione di cui all'art. 159, comma primo, cod. pen., rispetto alla quale la norma emergenziale identifica il fatto che genera la necessità della sospensione).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 08/04/2020 num. 36, Legge 03/06/2020 num. 40 CORTE COST., Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)